Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:
• Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %.
• Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%.
• Altri soggetti 8,00 %.
Esenzioni e riduzioni
• Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge €1.000.000,00
• Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00
• Quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).
Imposte IPOTECARIA E CATASTALE
Tali imposte colpiscono i beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00). La legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili INVIM
Tale imposta continua ad applicarsi per quelle Successione apertesi in data antecedente al 28/09/1996, (vanno verificate le tariffe in vigore alla data di apertura della Successione). Di fatto tale imposta è stata sostituita dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. D.L. 30/12/92, n. 504) dal 01.01.1993, per cui l’INVIM trova ancora applicazione, con le aliquote massime, per i trasferimenti posti in essere prima di tale data.
C'è poi una imposta sostitutiva dell'INVIM che colpisce gli immobili caduti in Successione e acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992; è pari all’1% del valore complessivo degli immobili, se questo supera € 129.114,22. Tale imposta non si detrae da quella di Successione. Per la sua applicazione si distinguono due archi temporali:
• Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € 129.114,22)
• Successioni apertesi a partire dal 1 gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2000: Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di € € 180.759,91.)