Congedo parentale - Unsic Catania

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Info su COVID-19
Congedi parentali straordinari

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi, che può essere richiesto da uno solo dei genitori per nucleo familiare con figli di età non superiore a sedici anni (anche adottivi o affidatari), per periodi che decorrono dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici.

Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed è iscritto ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitato in un centro assistenziale.

Non spetta quando:

  • L’altro genitore sia beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito (Naspi,Cig,Fis ecc.), sia disoccupato o inoccupato
  • L’altro genitore abbia richiesto l’estensione dei permessi 104
  • Il lavoratore abbia richiesto il bonus baby sitting

Durata del congedo:

  • Possono essere anche giorni non continuativi e non è possibile frazionarli ad ore.
  • Possono essere consumati alternativamente tra i genitori, anche se hanno raggiunto il massimale di congedo parentale.


  • Per i genitori con figli fino a 12 anni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. I lavoratori devono presentare domanda al datore di lavoro ed all’Inps, rivolgendosi al patronato Enasc.

  • Per i genitori con figli da 12 a 16 anni non è riconosciuta alcuna indennità e copertura figurativa. Possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni ed è fatto divieto di procedere al loro licenziamento garantendo la conservazione del posto di lavoro. La domanda va presentata datore di lavoro e non all’INPS.

  • Per i genitori di figli con disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa. La domanda va presentata mediante i canali telematici INPS.

Per i lavoratori dipendenti:

Il lavoratore che alla data del 5 marzo ha in corso un congedo parentale «ordinario» non deve presentare una nuova domanda, i giorni di congedo saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel congedo COVID-19. Il congedo parentale è retroattivo dal 5 marzo in poi e va richiesto con la medesima procedura del congedo parentale ordinario.

Fin tanto che la procedura INPS non sarà adeguata I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento dell’indennità.

Per i Lavoratori dipendenti pubblici:

La fruizione dei permessi è a cura dell’amministrazione pubblica.

La domanda non deve essere presentata all’INPS, ma dai singoli dipendenti pubblici direttamente alla propria amministrazione pubblica


Per i Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata:

Possono richiederlo

  • i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età
  • i genitori di figli con handicap in situazioni di disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed iscritti ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitati in un centro assistenziale

Per ciascuna giornata di congedo è prevista un’indennità pari al 50% del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

La domanda va presentata mediante i canali telematici dell’Inps o rivolgendosi al patronato Enasc.

Per i Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS:

Possono richiederlo:

  • i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età
  • i genitori di figli con handicap in situazioni di disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed iscritti ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitati in un centro assistenziale

E’ riconosciuta un’indennità pari al 50%della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

La domanda va presentata mediante i canali telematici dell’Inps o rivolgendosi al patronato Enasc.

Per i Lavoratori dipendenti pubblici:

La fruizione dei permessi è a cura dell’amministrazione pubblica.

La domanda non deve essere presentata all’INPS, ma dai singoli dipendenti pubblici direttamente alla propria amministrazione pubblica.




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