Lavoro Domestico: Domande Frequenti - Unsic Catania

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Le risposte ai dubbi delle molte famiglie che si avvalgono della collaborazione di colf e badanti in questi giorni così difficili.

In questi giorni sono molte le domande su eventuali forme di tutela per datore di lavoro e lavoratore. Qui rispondiamo alle più frequenti, invitandovi a contattare i nostri operatori del servizio colf e badanti a questi recapiti per ricevere assitenza.

Che consiglio si può dare a datori di lavoro e lavoratori in questo periodo di emergenza?
Di non inasprire i rapporti, usare il buonsenso e cercare l’accordo. Serve il dialogo: il senso di responsabilità passa anche da queste cose.
Le associazioni che rappresentano i datori di lavoro stanno chiedendo al Governo e alle parti sociali di tutelare i lavoratori di questo comparto che lavorano ogni giorno a stretto contatto con le famiglie.

Le colf e badanti non conviventi possono esercitare la prestazione presso i propri datori di lavoro?

Al fine di agevolare ad ottemperare a quanto stabilito dai vari Decreti in successione e nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile, sarebbe opportuno sospendere tali prestazioni concordando tra le parti (in forma scritta), con il criterio del buon senso, attuando un periodo feriale (opportuno soprattutto nel caso in cui il monte ferie residuo sia cospicuo) o anche anticipando le stesse per il maturando relativo, e/o  un recupero delle ore non lavorate in tempi successivi,  e/o una sospensione degli aspetti retributivi (aspettativa – sospensione periodo extraferiale – permessi non retribuiti).
Diverso è l’aspetto in riferimento ai comuni nei quali è posto il divieto di entrata/uscita: in tal caso è considerabile quale malattia, così come per l’eventuale ipotesi della quarantena posta dagli organi competenti o in autoisolamento, purchè documentata con apposita specifica da parte del medico competente (il trattamento è quello previsto da CCNL).
Nel caso in cui non sia presente uno dei fattori indicati i precedenza e sia la lavoratrice che non abbia intenzione di prestare attività per proprio timore, è sempre opportuno giungere ad un accordo, tuttavia laddove non sia attuabile e/o il datore necessita della prestazione, si può esercitare l’istituto dei provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.

Se il datore intende sospendere la prestazione e la colf vuole esercitarla?  
Sempre utilizzando il criterio del buon senso ambo le parti, è necessario trovare un accordo (in forma scritta), utilizzando stessi istituti contrattuali indicati alla domanda precedente.

Si possono imporre ferie al dipendente durante l’emergenza?
Si. Bisogna rispettare quanto stabilisce l’articolo 18 del Ccnl domestico, relativo al godimento e alla gestione delle ferie. Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei). In caso di anzianità inferiore all’anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato. La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso). Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro). Il periodo di ferie va concordato tra le parti (forma scritta). Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio. I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di due anni. Per ogni giorno di ferie i lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, quelli con retribuzione a ore percepiranno una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Si può decidere di fare recuperare le ore non fatte in questo periodo?
Certo, c’è l’ipotesi recupero ore, se il lavoratore domestico non opera full time. È una strada percorribile se il lavoratore ha un monte ore in contratto che possa essere recuperato nei mesi successivi.

Se il dipendente è in malattia?
In presenza di  certificato medico che attesta la malattia, la tata, colf o badante è in malattia (status che viene riconosciuto anche a chi è in quarantena), è pagata dalla famiglia. I primi 3 giorni di malattia sono pagati la metà, poi il 100% fino a un massimo di 15 giorni, poi non si è più retribuiti.

Come deve essere fatto l’accordo per questo periodo di emergenza?
L’accordo deve essere scritto. Non ci sono moduli, basta un file word firmato dalle parti. Nell’accordo si scrivono nome e cognome del datore di lavoro e del lavoratore e la data di inizio e di fine dell’accordo e le regole decise, per l’emergenza coronavirus. Servono le firme di entrambi e ognuna delle due parti ne tiene una copia. Si consiglia di custodire la copia per un periodo lungo di tempo, 10 anni.

E' possibile procedere a licenziamento?
Per quanto attiene il Decreto 18/2020 di cui all’art. 46, pur con la dubbia indicazione, ossia senza l’enunciazione del lavoro domestico ma il “datore di lavoro”, vige il divieto di licenziamento almeno per giustificato motivo oggettivo (economico), ma  possibile il ricorso al licenziamento per motivi disciplinare (giusta causa) rammentando la necessità di riconoscere il periodo di preavviso previsto (monetizzazione), con tale procedura la lavoratrice potrà percepire l’indennità Naspi, pur se auspicabile applicare il buon senso tra le parti al fine di evitare tale soluzione laddove possibile.

Se la badante che vive in casa vuole uscire è possibile impedirlo?
Ovviamente non è possibile poter impedire ciò in quanto il nostro ordinamento vieta la limitazione della libertà altrui da parte di soggetto privato.
Qualora la lavoratrice non rispetti le osservanze o non applichi buon senso alla richiesta del datore e quest’ultimo ritenga di non poter accettare tale situazione, potrebbe non acconsentire al rientro, invitando la lavoratrice a collocarsi in ferie od altro istituto contrattale applicabile con accordo scritto.

E’ possibile incaricare la lavoratrice a fare la spesa per beni di prima necessità?
Sicuramente la risposta è affermativa, sempre rispettando le norme previste dai Decreti in vigore sul territorio nazionale oltre ad eventuali locali, qualora più restrittivi, pertanto che sia in possesso di autocertificazione in cui si dichiara il motivo dell’uscita e le generalità del datore di lavoro e abbia a cuore di usare tutte le precauzioni del caso.

Sono presenti supporti in favore delle famiglie e lavoratrici?     
Riguardo il mondo lavorativo Colf e Badanti non sono presenti forme di supporto (ammortizzatori sociali come cassa integrazione o similare) se non la Naspi (ex disoccupazione) nel decreto 18/2020 (art. 22 ne esplicita l’esclusione), pertanto è tutto demandato ad accordi tra le parti. Unica forma emanata di sostegno, se così definibile, è lo slittamento al 10 giugno 2020 del versamento dei contributi trimestrali (ivi compresi eventuali contributi dovuti a seguito di licenziamento che avrebbero scadenza a 10 giorni dalla data cessazione; art. 37 DL 18/2020).

E se invece proprio per il coronavirus si ha bisogno di una babysitter, colf o badante che prima non si aveva?
Un lavoratore domestico si può assumere anche per un mese, anche per poche settimane. Anzi, si deve, se è un rapporto di lavoro continuativo. Si può fare un contratto anche per 4 ore alla settimana. Per chiudere il rapporto, poi, il periodo di preavviso minimo richiesto è di otto giorni. In ogni caso in questo periodo di emergenza sanitaria è necessario rispettare i protocolli sanitari e le precauzioni richieste a tutti i datori di lavoro.

Infortuno in caso di infezione da coronavirus: la lavoratrice domestica che contrae il virus in quanto residente o semplicemente ha assistito una persona anch’essa contagiata, può aver diritto al riconoscimento di infortunio? In questo caso, quando deve essere fatta la denuncia?  Per quanto previsto dalle norme e disposizioni emanate il contagio in occasione di lavoro viene considerato infortunio, pertanto soggetto alle norme previste in tal caso, inviando denuncia alla sede competente (racc. a.r. o pec) con il relativo modulo corredato da certificazione medica ospedaliera (predisposta su mod.inail) entro 2 giorni dal momento che se ne è venuto a conoscenza ovvero dalla ricezione della certificazione.









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